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export credit agency of italy

 SACE, instituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero


SACE (Italy) is an economic public agency with legal personality, patrimonial autonomy and management, instituted with legislative decree n.143 of March 31 1998, modified by the legislative decree n.170 of May 27 1999.

italy, SACE - Servizi Assicurativi del Commercio Estero SACE, E' un ente pubblico economico con personalità giuridica, autonomia patrimoniale e di gestione, istituito con decreto legislativo n.143 del 31 marzo 1998, modificato dal decreto legislativo n.170 del 27 maggio 1999.
SACE assume in assicurazione e/o in riassicurazione i rischi a cui sono esposti gli operatori italiani nelle loro transazioni internazionali e negli investimenti all'estero.
I rischi e le operazioni assicurabili sono stati definiti dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) con la delibera n. 93 del 9 giugno 1999.

OPERATIONS and CATEGORIES OF INSURABLE RISKS by SACE, the Italian INSTITUTE for the INSURANCE SERVICES of the FOREIGN TRADE (Deliberation CIPE n.93/99):

LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE

VISTO l’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, con il quale è stato previsto che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero del commercio con l’estero;

VISTA la delibera del CIPE del 9.7.98 con la quale è stata istituita la V Commissione permanente per il coordinamento e l’indirizzo strategico della politica commerciale con l’estero prevista dall’art. 24, comma 1, del sopra menzionato decreto legislativo;

TENUTO conto della comunicazione 97/c 281/03 della Commissione delle Comunità Europee agli Stati membri, a norma dell’articolo 93, paragrafo 1 del Trattato CE, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine;

TENUTO conto della direttiva 98/29/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 7 maggio 1998 relativa all’armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all’esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine;

VISTA la proposta del Ministero del Tesoro, bilancio e della programmazione economica;

Su proposta del Ministero del commercio con l’estero;

DELIBERA

Art. 1.

Rischi assicurabili

1.1 L’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) è autorizzato ad assumere in assicurazione e in riassicurazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, i seguenti rischi:

  1. rischio di produzione (rischio di mancato recupero dei costi di produzione); il rischio di produzione si realizza quando l’esecuzione delle obbligazioni contrattuali dell’assicurato, o la produzione dei prodotti ordinati, è interrotta, di norma, per un periodo di sei mesi consecutivi, purché tale interruzione sia causata direttamente ed esclusivamente dal verificarsi di uno o più degli eventi generatori di sinistro (EGS) coperti elencati all’articolo 2;
  2. rischio del credito; Il rischio del credito si realizza quando l’assicurato non può ottenere il pagamento, parziale o totale, degli importi o dei corrispettivi dovutigli entro tre mesi dopo la scadenza, a condizione che il mancato pagamento sia causato direttamente ed esclusivamente dal verificarsi di uno o più degli eventi generatori di sinistro (EGS) coperti elencati all’articolo 2;
  3. rischio di mancata o ritardata restituzione parziale o totale delle cauzioni, depositi o anticipazioni indicati al punto 3.1.8 dell’articolo 3, in dipendenza degli EGS previsti per il rischio del credito;
  4. rischio di escussione, per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali degli operatori nazionali, delle fidejussioni indicate al punto 3.1.7 dell’articolo 3;
  5. rischio di distruzione o danneggiamento di beni connessi all’operazione assicurata, in dipendenza dell’EGS previsto alla lettera i) dell’articolo 2;
  6. rischio di requisizione, di confisca o di altro comportamento e/o atto autoritativo ed arbitrario da parte di uno Stato estero che impedisca la riesportazione o la libera disponibilità di beni connessi all’operazione assicurata;
  7. rischio degli investimenti all’estero dell’operatore o dell’impresa nazionale (anche costituita senza fini di lucro) che costituisca un’impresa all’estero oppure controlli o partecipi - anche indirettamente mediante società costituite all’estero controllate dall’impresa nazionale medesima - a società e imprese all’estero; il rischio si articola in
    • rischio di perdite del capitale investito all’estero a causa di perdite patrimoniali da parte dell’impresa costituita, controllata o partecipata all’estero o di definitiva impossibilità della prosecuzione della sua attività in dipendenza degli EGS di cui alle lettere d) ed i) dell’articolo 2;
    • rischio di perdite da parte dell’operatore o dell’impresa nazionale riguardo a somme a qualsiasi titolo ad essa spettanti - incluso, pertanto, anche il reddito - in relazione all’investimento all’estero (anche per finanziamenti effettuati o garantiti in favore dell’impresa costituita all’estero oppure rinvenienti dalla cessione dell’investimento), in dipendenza del verificarsi degli EGS previsti alle lettere d), e), f), g) ed i) dell’articolo 2;
  8. rischio di variazione del corso dei cambi per contratti stipulati in valute estere e per offerte formulate dagli operatori nazionali al fine di partecipare ad aste o appalti indetti da committenti esteri;
  9. rischio di variazione dei prezzi internazionali delle merci ottenute a seguito di operazioni di countertrade, limitatamente alle merci che siano quotate nelle borse merci;
  10. rischio di mancato rimborso di finanziamenti concessi da banche ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci o prestazioni di servizi, esecuzioni di lavori, studi e progettazioni, nonché a fronte di acquisti di materie prime o semilavorati necessari all’approntamento di beni destinati all’esportazione.
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Art. 2.

Eventi generatori di sinistro (EGS)

2.1 Gli eventi generatori di sinistro (EGS) che concorrono alla delimitazione causale dei rischi di cui all’articolo 1 sono:

  1. insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato e, se del caso, del suo garante;
  2. inadempimento del debitore e, se del caso, del garante intendendosi con tale locuzione non solo il mancato adempimento dell’obbligazione del debitore/garante di pagare il creditore, ma anche il mancato adempimento di tutte le restanti obbligazioni connesse allo svolgimento dell’operazione assicurata, siano esse pecuniarie o meno, compreso il caso di mancato rispetto di impegni contrattuali di enti pubblici o privati che costituiscano garanzie collaterali di finanziamenti strutturati;
  3. risoluzione o rifiuto arbitrari intendendosi con tale locuzione la decisione dell’acquirente in un’operazione sia di credito fornitore, sia di credito acquirente, di sospendere o revocare il contratto commerciale o di rifiutare l’accettazione delle merci e/o dei servizi, senza averne la facoltà giuridica nell’ambito dell’ordinamento normativo vigente al momento della stipula del contratto stesso;
  4. decisione di un Paese estero intendendosi con tale locuzione ogni atto, comportamento o decisione del governo di un Paese diverso dal Paese dell’assicuratore, compresi atti comportamenti o decisioni di enti pubblici equiparati ad interventi del governo, che,
    1. ostacolino l’esecuzione della convenzione di credito acquirente o del contratto commerciale oppure
    2. conducano alla nazionalizzazione, espropriazione, senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell’autorità straniera, all’assunzione di altri comportamenti o provvedimenti lesivi posti in essere dalla stessa autorità a danno dell’impresa italiana o dell’impresa costituita, posseduta o partecipata all’estero oppure
    3. incidano sugli investimenti all’estero modificando in modo unilaterale accordi generali o particolari di protezione o realizzazione di detti investimenti oppure
    4. modifichino gli impegni contrattuali sottoscritti da Autorità governative nel contesto di finanziamenti strutturati oppure
    5. determinino cambiamenti del quadro normativo/regolamentare nell’ambito del quale era stato specificamente progettato il finanziamento strutturato;
  5. moratoria generale disposta dal governo del Paese del debitore; da quello di un eventuale Paese terzo per il cui tramite dovesse essere effettuato il pagamento a norma della convenzione di credito acquirente o del contratto commerciale oppure dal governo del Paese nel quale è stato effettuato l’investimento all’estero o è stata costituita la società o impresa all’estero;
  6. mancato trasferimento valutario causato da eventi politici o problemi economici sopraggiunti fuori dall’Italia, oppure da disposizioni legislative o amministrative adottate all’estero che impediscano o ritardino il trasferimento delle somme versate a titolo della convenzione di credito acquirente, del contratto commerciale o ad altro titolo discendente dall’esecuzione dell’operazione assicurata;
  7. disposizioni legali adottate nel Paese del debitore o nel Paese nel quale è stato effettuato l’investimento all’estero che conferiscano efficacia liberatoria ai versamenti effettuati dai debitori del Paese stesso anche se tali versamenti, convertiti nella valuta del contratto commerciale, della convenzione di credito acquirente o delle obbligazioni derivanti dall’investimento all’estero, non raggiungono più, a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio, l’importo del debito al momento del trasferimento.
  8. nel caso di credito fornitore, o di contratto commerciale sottostante un credito acquirente, decisioni dell’Italia o di organismi internazionali (Unione Europea, Organizzazione delle Nazioni Unite etc.), concernenti gli scambi commerciali tra uno Stato membro e Paesi terzi - ad esempio, un divieto di esportazione - sempre che il Governo italiano non si faccia carico dei relativi effetti.
  9. circostanze di forza maggiore che si verifichino fuori dall’Italia, quali guerra, guerra civile, rivoluzione, sommossa, tumulti civili, terrorismo, sabotaggio, ciclone, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, maremoto o incidente nucleare, purché i relativi effetti non siano altrimenti assicurati.
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Art. 3.

Operazioni assicurabili

3.1 Le operazioni assicurabili sono le seguenti:

  1. esportazioni di merci e prestazioni di servizi, esecuzioni di studi e progettazioni, relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.8 e 1.1.9 dell’articolo 1;
  2. esecuzione di lavori all’estero e opere provvisionali ad essi inerenti, relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8 e 1.1.9 dell’articolo 1;
  3. crediti, a breve e a medio-lungo termine, concessi da istituti bancari italiani od esteri a Stati e banche centrali esteri, a banche, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri - compresi enti e imprese costituiti per la realizzazione all’estero di uno specifico progetto alimentato da finanziamenti strutturati che basano il rimborso anche su garanzie collaterali, come la cessione in garanzia di crediti derivanti da contratti di vendita di prodotti o servizi - destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, prestazione di servizi, esecuzioni di lavori, studi e progettazioni all’estero da parte di imprese nazionali relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.8 dell’articolo 1;
  4. conferme o impegni similari caratterizzati da autonomia e irrevocabilità da parte di istituti bancari italiani od esteri di aperture di credito legate ad esportazioni italiane o attività ad esse collegate, prestazioni di servizi, esecuzione di lavori, studi e progettazioni all’estero da parte di imprese nazionali relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.8 dell’articolo 1;
  5. crediti finanziari concessi da istituti bancari italiani ed esteri a Stati e banche centrali esteri o a mandatari di questi ultimi destinati al rifinanziamento dei debiti di detti Stati nei confronti di soggetti italiani, relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.8 dell’articolo 1;
  6. finanziamenti accordati da istituti bancari italiani ed esteri ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci o prestazioni di servizi, esecuzioni di lavori, studi e progettazioni nonché a fronte di acquisti di materie prime o semilavorati necessari all’approntamento di beni destinati all’esportazione, a condizione che le operazioni di esportazione risultino coperte da garanzie ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, relativamente al rischio di cui al punto 1.1.10 dell’articolo 1;
  7. prestazioni di fidejussioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare onde
    1. poter concorrere ad aste o appalti indetti da committenti esteri ovvero
    2. a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero
    3. al fine di garantire la buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi, di esecuzione di lavori o di altre prestazioni connesse al contratto stesso ovvero
    4. in sostituzione di trattenute a garanzia ovvero
    5. per l’effettuazione di investimenti all’estero a garanzia dell’adempimento di obbligazioni dell’impresa nazionale, relativamente al rischio di cui al punto 1.1.4 dell’articolo 1;
  8. cauzioni, depositi o anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all’estero onde
    1. poter concorrere ad aste o appalti indetti da committenti esteri ovvero
    2. a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero
    3. al fine di garantire la buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori o di prestazioni connesse al contratto medesimo ovvero
    4. in sostituzione di trattenute a garanzia ovvero per l’effettuazione di investimenti all’estero a garanzia dell’adempimento di obbligazioni dell’impresa nazionale, relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.3 e 1.1.8 dell’articolo 1;
  9. investimenti all’estero costituiti da apporti di capitali, di beni strumentali, di tecnologie, licenze, brevetti, di servizi di progettazione, di direzione lavori, di assistenza, gestione e commercializzazione ovvero effettuati mediante la concessione di finanziamenti con carattere di partecipazione o di garanzie a sostegno dei finanziamenti medesimi, relativamente al rischio di cui al punto 1.1.7 dell’articolo 1; tali investimenti - siano essi diretti alla costituzione di una nuova impresa, all’acquisto o allo sviluppo dell’attività di una impresa esistente privata o in corso di privatizzazione - debbono essere caratterizzati dalla fondata previsione di effetti positivi non solo per il paese che ospita l’investimento, ma anche per l’economia italiana;
  10. locazioni anche finanziarie, relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8 e 1.1.9 dell’articolo 1;
  11. depositi all’estero per la vendita di prodotti nazionali e partecipazioni a fiere e mostre all’estero, relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.5 e 1.1.6 dell’articolo 1;
  12. crediti derivanti da prestiti obbligazionari collegati anche ad operazioni di cartolarizzazione di crediti acquirente, relativamente al rischio di cui al punto 1.1.2 dell’articolo 1.

3.2 Nel caso di cui al punto 3.1.12 del precedente comma e nel caso in cui i crediti previsti ai punti 3.1.3 e 3.1.5 del precedente comma vengano concessi sotto forma di collocamento di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, banca centrale, ente o impresa esteri beneficiari del credito, l’assicurazione - contratta, nel primo caso, dagli Istituti finanziari che curino la cartolarizzazione e, nel secondo caso, dagli istituti bancari - garantisce i portatori dei titoli o il veicolo fiduciario che li rappresenta relativamente al rischio di cui al punto 1.1.2 dell’articolo 1.

Nel caso di lavori all’estero, la garanzia assicurativa può essere concessa all’impresa italiana anche se il contratto per l’esecuzione dei lavori sia stato stipulato da imprese aventi personalità giuridica di diritto estero, a condizione che in queste ultime imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale dell’impresa italiana. In tal caso, la copertura assicurativa sarà commisurata all’entità della partecipazione dell’impresa italiana all’impresa avente personalità giuridica non italiana, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell’impresa italiana all’esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni, anche mediante trasferimento di conoscenza.

3.4 Nel caso di partecipazione di imprese italiane a programmi di collaborazione internazionale che prevedano la commercializzazione del prodotto finale o di parti dello stesso ad opera di imprese o enti aventi personalità giuridica di diritto estero, la copertura assicurativa può essere concessa all’impresa o ente estero. In tal caso, la copertura assicurativa sarà commisurata all’entità della partecipazione dell’impresa italiana al programma di collaborazione internazionale, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell’impresa italiana all’esecuzione del prodotto finale, degli studi e delle progettazioni, anche mediante .trasferimento di conoscenza.

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Art. 4.

Rischio commerciale e rischio politico

4.1. Il rischio commerciale per i debitori privati comprende l’area dei possibili sinistri causati dagli EGS indicati alle lettere a), b) e c) dell’articolo 2.

4.2. Il rischio politico comprende l’area dei possibili sinistri causati:

  1. per i debitori privati, dagli EGS indicati alle lettere da d) ad i) dell’articolo 2;
  2. per i debitori pubblici, dagli EGS indicati alle lettere da b) ad i) dell’articolo 2.

Art. 5.

Garanzie

5.1. L’Istituto, in relazione ai rischi elencati all’articolo 1 e alle operazioni elencate all’articolo 3, è autorizzato, nei casi in cui sia tecnicamente possibile, a rilasciare, in luogo di coperture assicurative, garanzie fidejussorie.

Art. 6.

Crediti ceduti pro soluto

6.1 L’Istituto, nel caso che i crediti assicurati, siano essi del tipo "fornitore" o "acquirente", siano ceduti pro soluto, anche in parte, ad una banca nazionale od estera, è autorizzato, previo accertamento della sussistenza di condizioni di tutela della gestione assicurativa, a proseguire il rapporto assicurativo con la banca cessionaria.


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