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SACE, instituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero
SACE (Italy) is an economic public agency with legal personality,
patrimonial autonomy and management, instituted with legislative
decree n.143 of March 31 1998, modified by the legislative decree
n.170 of May 27 1999.
SACE, E' un ente pubblico economico con personalità giuridica, autonomia patrimoniale e di gestione, istituito con decreto legislativo n.143 del 31 marzo 1998, modificato dal decreto legislativo n.170 del 27 maggio 1999.
SACE assume in assicurazione e/o in riassicurazione i rischi a cui sono esposti gli operatori italiani nelle loro transazioni internazionali e negli investimenti all'estero.
I rischi e le operazioni assicurabili sono stati definiti dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) con la delibera n. 93 del 9 giugno 1999.
OPERATIONS and CATEGORIES OF INSURABLE RISKS by SACE, the Italian INSTITUTE for
the INSURANCE SERVICES of the FOREIGN TRADE (Deliberation CIPE n.93/99):
LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE
VISTO l’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
con il quale è stato previsto che le operazioni e le categorie di rischi
assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica su proposta del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero
del commercio con l’estero;
VISTA la delibera del CIPE del 9.7.98 con la quale è stata istituita
la V Commissione permanente per il coordinamento e l’indirizzo strategico
della politica commerciale con l’estero prevista dall’art. 24, comma 1,
del sopra menzionato decreto legislativo;
TENUTO conto della comunicazione 97/c 281/03 della Commissione delle
Comunità Europee agli Stati membri, a norma dell’articolo 93, paragrafo
1 del Trattato CE, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato
all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine;
TENUTO conto della direttiva 98/29/CE del Consiglio dell’Unione Europea
del 7 maggio 1998 relativa all’armonizzazione delle principali disposizioni
in materia di assicurazione dei crediti all’esportazione per operazioni
garantite a medio e a lungo termine;
VISTA la proposta del Ministero del Tesoro, bilancio e della programmazione
economica;
Su proposta del Ministero del commercio con l’estero;
DELIBERA
Art. 1.
Rischi assicurabili
1.1 L’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE)
è autorizzato ad assumere in assicurazione e in riassicurazione, ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
i seguenti rischi:
- rischio di produzione (rischio di mancato recupero dei costi di produzione);
il rischio di produzione si realizza quando l’esecuzione delle obbligazioni
contrattuali dell’assicurato, o la produzione dei prodotti ordinati,
è interrotta, di norma, per un periodo di sei mesi consecutivi, purché
tale interruzione sia causata direttamente ed esclusivamente dal verificarsi
di uno o più degli eventi generatori di sinistro (EGS) coperti elencati
all’articolo 2;
- rischio del credito; Il rischio del credito si realizza quando l’assicurato
non può ottenere il pagamento, parziale o totale, degli importi o dei
corrispettivi dovutigli entro tre mesi dopo la scadenza, a condizione
che il mancato pagamento sia causato direttamente ed esclusivamente
dal verificarsi di uno o più degli eventi generatori di sinistro (EGS)
coperti elencati all’articolo 2;
- rischio di mancata o ritardata restituzione parziale o totale delle
cauzioni, depositi o anticipazioni indicati al punto 3.1.8 dell’articolo
3, in dipendenza degli EGS previsti per il rischio del credito;
- rischio di escussione, per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali
degli operatori nazionali, delle fidejussioni indicate al punto 3.1.7
dell’articolo 3;
- rischio di distruzione o danneggiamento di beni connessi all’operazione
assicurata, in dipendenza dell’EGS previsto alla lettera i) dell’articolo
2;
- rischio di requisizione, di confisca o di altro comportamento e/o
atto autoritativo ed arbitrario da parte di uno Stato estero che impedisca
la riesportazione o la libera disponibilità di beni connessi all’operazione
assicurata;
- rischio degli investimenti all’estero dell’operatore o dell’impresa
nazionale (anche costituita senza fini di lucro) che costituisca un’impresa
all’estero oppure controlli o partecipi - anche indirettamente mediante
società costituite all’estero controllate dall’impresa nazionale medesima
- a società e imprese all’estero; il rischio si articola in
- rischio di perdite del capitale investito all’estero a causa di
perdite patrimoniali da parte dell’impresa costituita, controllata
o partecipata all’estero o di definitiva impossibilità della prosecuzione
della sua attività in dipendenza degli EGS di cui alle lettere d)
ed i) dell’articolo 2;
- rischio di perdite da parte dell’operatore o dell’impresa nazionale
riguardo a somme a qualsiasi titolo ad essa spettanti - incluso,
pertanto, anche il reddito - in relazione all’investimento all’estero
(anche per finanziamenti effettuati o garantiti in favore dell’impresa
costituita all’estero oppure rinvenienti dalla cessione dell’investimento),
in dipendenza del verificarsi degli EGS previsti alle lettere d),
e), f), g) ed i) dell’articolo 2;
- rischio di variazione del corso dei cambi per contratti stipulati
in valute estere e per offerte formulate dagli operatori nazionali al
fine di partecipare ad aste o appalti indetti da committenti esteri;
- rischio di variazione dei prezzi internazionali delle merci ottenute
a seguito di operazioni di countertrade, limitatamente alle merci che
siano quotate nelle borse merci;
- rischio di mancato rimborso di finanziamenti concessi da banche ad
operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci o prestazioni
di servizi, esecuzioni di lavori, studi e progettazioni, nonché a fronte
di acquisti di materie prime o semilavorati necessari all’approntamento
di beni destinati all’esportazione.
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Art. 2.
Eventi generatori di sinistro (EGS)
2.1 Gli eventi generatori di sinistro (EGS) che concorrono alla delimitazione
causale dei rischi di cui all’articolo 1 sono:
- insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato e, se del caso,
del suo garante;
- inadempimento del debitore e, se del caso, del garante intendendosi
con tale locuzione non solo il mancato adempimento dell’obbligazione
del debitore/garante di pagare il creditore, ma anche il mancato adempimento
di tutte le restanti obbligazioni connesse allo svolgimento dell’operazione
assicurata, siano esse pecuniarie o meno, compreso il caso di mancato
rispetto di impegni contrattuali di enti pubblici o privati che costituiscano
garanzie collaterali di finanziamenti strutturati;
- risoluzione o rifiuto arbitrari intendendosi con tale locuzione la
decisione dell’acquirente in un’operazione sia di credito fornitore,
sia di credito acquirente, di sospendere o revocare il contratto commerciale
o di rifiutare l’accettazione delle merci e/o dei servizi, senza averne
la facoltà giuridica nell’ambito dell’ordinamento normativo vigente
al momento della stipula del contratto stesso;
- decisione di un Paese estero intendendosi con tale locuzione ogni
atto, comportamento o decisione del governo di un Paese diverso dal
Paese dell’assicuratore, compresi atti comportamenti o decisioni di
enti pubblici equiparati ad interventi del governo, che,
- ostacolino l’esecuzione della convenzione di credito acquirente
o del contratto commerciale oppure
- conducano alla nazionalizzazione, espropriazione, senza adeguato
indennizzo, confisca, sequestro da parte dell’autorità straniera,
all’assunzione di altri comportamenti o provvedimenti lesivi posti
in essere dalla stessa autorità a danno dell’impresa italiana o
dell’impresa costituita, posseduta o partecipata all’estero oppure
- incidano sugli investimenti all’estero modificando in modo unilaterale
accordi generali o particolari di protezione o realizzazione di
detti investimenti oppure
- modifichino gli impegni contrattuali sottoscritti da Autorità
governative nel contesto di finanziamenti strutturati oppure
- determinino cambiamenti del quadro normativo/regolamentare nell’ambito
del quale era stato specificamente progettato il finanziamento strutturato;
- moratoria generale disposta dal governo del Paese del debitore; da
quello di un eventuale Paese terzo per il cui tramite dovesse essere
effettuato il pagamento a norma della convenzione di credito acquirente
o del contratto commerciale oppure dal governo del Paese nel quale è
stato effettuato l’investimento all’estero o è stata costituita la società
o impresa all’estero;
- mancato trasferimento valutario causato da eventi politici o problemi
economici sopraggiunti fuori dall’Italia, oppure da disposizioni legislative
o amministrative adottate all’estero che impediscano o ritardino il
trasferimento delle somme versate a titolo della convenzione di credito
acquirente, del contratto commerciale o ad altro titolo discendente
dall’esecuzione dell’operazione assicurata;
- disposizioni legali adottate nel Paese del debitore o nel Paese nel
quale è stato effettuato l’investimento all’estero che conferiscano
efficacia liberatoria ai versamenti effettuati dai debitori del Paese
stesso anche se tali versamenti, convertiti nella valuta del contratto
commerciale, della convenzione di credito acquirente o delle obbligazioni
derivanti dall’investimento all’estero, non raggiungono più, a causa
delle fluttuazioni dei tassi di cambio, l’importo del debito al momento
del trasferimento.
- nel caso di credito fornitore, o di contratto commerciale sottostante
un credito acquirente, decisioni dell’Italia o di organismi internazionali
(Unione Europea, Organizzazione delle Nazioni Unite etc.), concernenti
gli scambi commerciali tra uno Stato membro e Paesi terzi - ad esempio,
un divieto di esportazione - sempre che il Governo italiano non si faccia
carico dei relativi effetti.
- circostanze di forza maggiore che si verifichino fuori dall’Italia,
quali guerra, guerra civile, rivoluzione, sommossa, tumulti civili,
terrorismo, sabotaggio, ciclone, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica,
maremoto o incidente nucleare, purché i relativi effetti non siano altrimenti
assicurati.
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Art. 3.
Operazioni assicurabili
3.1 Le operazioni assicurabili sono le seguenti:
- esportazioni di merci e prestazioni di servizi, esecuzioni di studi
e progettazioni, relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.8 e 1.1.9 dell’articolo 1;
- esecuzione di lavori all’estero e opere provvisionali ad essi inerenti,
relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.8 e 1.1.9 dell’articolo 1;
- crediti, a breve e a medio-lungo termine, concessi da istituti bancari
italiani od esteri a Stati e banche centrali esteri, a banche, ad enti
o imprese pubblici o privati di Paesi esteri - compresi enti e imprese
costituiti per la realizzazione all’estero di uno specifico progetto
alimentato da finanziamenti strutturati che basano il rimborso anche
su garanzie collaterali, come la cessione in garanzia di crediti derivanti
da contratti di vendita di prodotti o servizi - destinati al finanziamento
di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, prestazione di
servizi, esecuzioni di lavori, studi e progettazioni all’estero da parte
di imprese nazionali relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.2 e
1.1.8 dell’articolo 1;
- conferme o impegni similari caratterizzati da autonomia e irrevocabilità
da parte di istituti bancari italiani od esteri di aperture di credito
legate ad esportazioni italiane o attività ad esse collegate, prestazioni
di servizi, esecuzione di lavori, studi e progettazioni all’estero da
parte di imprese nazionali relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.2
e 1.1.8 dell’articolo 1;
- crediti finanziari concessi da istituti bancari italiani ed esteri
a Stati e banche centrali esteri o a mandatari di questi ultimi destinati
al rifinanziamento dei debiti di detti Stati nei confronti di soggetti
italiani, relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.8 dell’articolo
1;
- finanziamenti accordati da istituti bancari italiani ed esteri ad
operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci o prestazioni
di servizi, esecuzioni di lavori, studi e progettazioni nonché a fronte
di acquisti di materie prime o semilavorati necessari all’approntamento
di beni destinati all’esportazione, a condizione che le operazioni di
esportazione risultino coperte da garanzie ai sensi del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, relativamente al rischio di cui al punto 1.1.10
dell’articolo 1;
- prestazioni di fidejussioni che gli operatori nazionali sono tenuti
a prestare onde
- poter concorrere ad aste o appalti indetti da committenti esteri
ovvero
- a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero
- al fine di garantire la buona esecuzione del contratto di fornitura,
di prestazione di servizi, di esecuzione di lavori o di altre prestazioni
connesse al contratto stesso ovvero
- in sostituzione di trattenute a garanzia ovvero
- per l’effettuazione di investimenti all’estero a garanzia dell’adempimento
di obbligazioni dell’impresa nazionale, relativamente al rischio
di cui al punto 1.1.4 dell’articolo 1;
- cauzioni, depositi o anticipazioni che gli operatori nazionali sono
tenuti a prestare o costituire all’estero onde
- poter concorrere ad aste o appalti indetti da committenti esteri
ovvero
- a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero
- al fine di garantire la buona esecuzione del contratto di fornitura,
di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori o di prestazioni
connesse al contratto medesimo ovvero
- in sostituzione di trattenute a garanzia ovvero per l’effettuazione
di investimenti all’estero a garanzia dell’adempimento di obbligazioni
dell’impresa nazionale, relativamente ai rischi di cui ai punti
1.1.3 e 1.1.8 dell’articolo 1;
- investimenti all’estero costituiti da apporti di capitali, di beni
strumentali, di tecnologie, licenze, brevetti, di servizi di progettazione,
di direzione lavori, di assistenza, gestione e commercializzazione ovvero
effettuati mediante la concessione di finanziamenti con carattere di
partecipazione o di garanzie a sostegno dei finanziamenti medesimi,
relativamente al rischio di cui al punto 1.1.7 dell’articolo 1; tali
investimenti - siano essi diretti alla costituzione di una nuova impresa,
all’acquisto o allo sviluppo dell’attività di una impresa esistente
privata o in corso di privatizzazione - debbono essere caratterizzati
dalla fondata previsione di effetti positivi non solo per il paese che
ospita l’investimento, ma anche per l’economia italiana;
- locazioni anche finanziarie, relativamente ai rischi di cui ai punti
1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8 e 1.1.9 dell’articolo 1;
- depositi all’estero per la vendita di prodotti nazionali e partecipazioni
a fiere e mostre all’estero, relativamente ai rischi di cui ai punti
1.1.5 e 1.1.6 dell’articolo 1;
- crediti derivanti da prestiti obbligazionari collegati anche ad operazioni
di cartolarizzazione di crediti acquirente, relativamente al rischio
di cui al punto 1.1.2 dell’articolo 1.
3.2 Nel caso di cui al punto 3.1.12 del precedente comma e nel caso
in cui i crediti previsti ai punti 3.1.3 e 3.1.5 del precedente comma
vengano concessi sotto forma di collocamento di titoli obbligazionari,
emessi dallo Stato, banca centrale, ente o impresa esteri beneficiari
del credito, l’assicurazione - contratta, nel primo caso, dagli Istituti
finanziari che curino la cartolarizzazione e, nel secondo caso, dagli
istituti bancari - garantisce i portatori dei titoli o il veicolo fiduciario
che li rappresenta relativamente al rischio di cui al punto 1.1.2 dell’articolo
1.
Nel caso di lavori all’estero, la garanzia assicurativa può essere concessa
all’impresa italiana anche se il contratto per l’esecuzione dei lavori
sia stato stipulato da imprese aventi personalità giuridica di diritto
estero, a condizione che in queste ultime imprese, qualunque sia la loro
forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale
dell’impresa italiana. In tal caso, la copertura assicurativa sarà commisurata
all’entità della partecipazione dell’impresa italiana all’impresa avente
personalità giuridica non italiana, salvo che si accerti una maggiore
effettiva partecipazione dell’impresa italiana all’esecuzione dei lavori,
degli studi e delle progettazioni, anche mediante trasferimento di conoscenza.
3.4 Nel caso di partecipazione di imprese italiane a programmi di collaborazione
internazionale che prevedano la commercializzazione del prodotto finale
o di parti dello stesso ad opera di imprese o enti aventi personalità
giuridica di diritto estero, la copertura assicurativa può essere concessa
all’impresa o ente estero. In tal caso, la copertura assicurativa sarà
commisurata all’entità della partecipazione dell’impresa italiana al programma
di collaborazione internazionale, salvo che si accerti una maggiore effettiva
partecipazione dell’impresa italiana all’esecuzione del prodotto finale,
degli studi e delle progettazioni, anche mediante .trasferimento di conoscenza.
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Art. 4.
Rischio commerciale e rischio politico
4.1. Il rischio commerciale per i debitori privati comprende l’area dei
possibili sinistri causati dagli EGS indicati alle lettere a), b) e c)
dell’articolo 2.
4.2. Il rischio politico comprende l’area dei possibili sinistri causati:
- per i debitori privati, dagli EGS indicati alle lettere da d) ad i)
dell’articolo 2;
- per i debitori pubblici, dagli EGS indicati alle lettere da b) ad
i) dell’articolo 2.
Art. 5.
Garanzie
5.1. L’Istituto, in relazione ai rischi elencati all’articolo 1 e alle
operazioni elencate all’articolo 3, è autorizzato, nei casi in cui sia
tecnicamente possibile, a rilasciare, in luogo di coperture assicurative,
garanzie fidejussorie.
Art. 6.
Crediti ceduti pro soluto
6.1 L’Istituto, nel caso che i crediti assicurati, siano essi del tipo
"fornitore" o "acquirente", siano ceduti pro soluto, anche in parte, ad
una banca nazionale od estera, è autorizzato, previo accertamento della
sussistenza di condizioni di tutela della gestione assicurativa, a proseguire
il rapporto assicurativo con la banca cessionaria.
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